Condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici Ai sensi dell'Art. 6
del D.LGS 111/95 i clienti hanno diritto di ricevere copia del
contratto di compravendita del pacchetto turistico dall' Agenzia
di viaggi.1) PREMESSA,
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell' art. 2 n.1 decreto legislativo n.111del 17.3.95
di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24
ore ovvero estendersi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non
accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)..... che
costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico"
.
2) FONTI
LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi
qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto
turistico, e' regolato, oltre che dalle presenti condizioni
generali, anche dalle clausole e comunicazioni contenute nella
documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto
contratto, sia che abbia da oggetto servizi da fornire in
territorio nazionale che estero, sara' altresì disciplinato
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxselles il 23.4.1970, nonchè dal sovracitato
Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
- La domanda di
prenotazione dovra' essere redatta su apposito modulo, se
del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni
e' subordinata alla disponibilita' dei posti e si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l'Organizzazione inviera' conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente
presso l'agenzia di viaggi venditrice.
- Le indicazioni relative
al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione, saranno fornite dall'Organizzazione in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dal Decr. Legsl. 111/95 in tempo utile prima
dell'inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
- All'atto della
prenotazione dovra' essere versato, a titolo di acconto, il
25% della quota comprensiva del viaggio, mentre il saldo
dovra' essere versato almeno 20 giorni prima dell'inizio
della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione,
se questa e' effettuata nei 20 giorni antecedenti la
partenza.
- Il mancato incasso da
parte dell'Organizzatore del saldo del viaggio alle date
stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto.
5) PREZZO
Il prezzo del
pacchetto turistico e' determinato nel contratto. Esso potra'
essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in proporzione alla variazione di:
- costi di trasporto,
incluso il costo di carburante;
- diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti eccetera;
- tassi di cambio applicati
al pacchetto in questione.
6) RECESSO DEL
CONSUMATORE
Il cliente puo'
recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo del
recesso di cui infra, nei seguenti casi:
- aumento del prezzo di cui
al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
- modifica significativa di
altro elemento essenziale del contratto (per tale
intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato) proposta
dall'Organizzazione dopo la conclusione del contratto stesso
ma prima della partenza, e non espressamente accettata dal
cliente. Nei casi di cui a precedente comma, il cliente ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro
pacchetto turistico fra quelli proposti dall'Organizzatore
di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore
senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore,
con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della
sola parte di prezzo gia' corrisposta e materialmente
incassata dall'Organizzatore. Tale restituzione sara'
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso.
- Infine il passeggero puo'
informare dell'esito del proprio reclamo:
Il cliente dovra' dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso di cui al 1¡comma. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall'Organizzatore si intende accettata. Al
cliente che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente
articolo, saranno addebitati al titolo di penale,
indipendentemente dal pagamento dell'accordo previsto
all'art. 4, 1¡comma, i premi assicurativi e le seguenti
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base
a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio e' avvenuto
l'annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del
recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno
lavorativo antecedente quello d'inizio del viaggio):
- da 59 a 30 gg 10% per
tutti i viaggi e i soggiorni
- da 29 a 15 gg 20% per
tutti i viaggi con autopullman e aerei noleggiati (voli
noleggiati e per i viaggi intercontinentali, le crociere, i
soggiorni in appartamento ed i viaggi con traghetti;
10% per tutti gli altri viaggi
- da 14 a 9 gg 30% per
tutti i viaggi e soggiorni
- da 8 a 4 gg 50% per tutti
i viaggi e i soggiorni
- da 3 a 0 gg 80% per tutti
i viaggi e i soggiorni
60% per viaggi con voli di linea
N.B: le medesime somme dovranno
essere corrisposte da chi non potesse non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarita' dei previsti documenti
personali di espatrio.
7) ANNULLAMENTO
DEL PACCHETTO TURISTICO
- Nell' ipotesi in cui,
prima della partenza, l'Organizzatore comunichi la propria
impossibilita' di fornire i servizi oggetto del pacchetto
turistico, il cliente potra' esercitare alternativamente i
diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e
nelle modalita' di cui al successivo 3¡ comma, sempre che
l'annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile.
- Il cliente puo'
esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo.
- L'Organizzatore che
annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituira' al cliente il
doppio di quanto effettivamente pagato dal cliente e
materialmente incassato dall'Organizzatore, a meno che il
recesso dell'Organizzatore dipenda da una delle ipotesi
previste dagli artt. 12 e 13 d.Lgs. 111/95 (forza maggiore,
caso fortuito e mancato raggiungimento numerico minimo dei
partecipanti) e dalla mancata accettazione da parte del
cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico
offerte dall'Organizzatore (ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.
Lgs. 111/95).
- La somma oggetto della
restituzione non sara' mai superiore al doppio degli importi
di cui il cliente sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma.
8) MODIFICHE
PRIMA DELLA PARTENZA
- Qualsiasi modifica
significativa da parte dell'Organizzatore, del pacchetto o
di un suo elemento essenziale e' sottoposta all'accettazione
del cliente.
- Le modifiche richieste
dal cliente a prenotazioni gia' accettate, non obbligano
l'Organizzatore nei casi in cui non possono essere
soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifica comporta
per il cliente l'addebito fisso di lit. 30.000 per pratica
per modifiche relative a: aeroporto di partenza, trattamento
alberghiero, complesso alberghiero, diminuzione durata
soggiorno, noleggi servizi vari, data di partenza (stesso
weekend o data antecedente), alle quali si aggiungono, per
sole modifiche di destinazione (complesso alberghiero per
combinazioni di solo soggiorno) e data di partenza:
da 29 a 15 gg 5% Q.P. - da 14 a 9 gg 10% Q.P. - da 8 a 4 gg
30% Q.P. - da 3 a 0 gg 60% Q.P.*
* Per modifiche di destinazione o complesso alberghiero e
per quelle di data di partenza relative ai viaggi di durata
superiore ai 13 gg. o effettuati con voli di linea, 50%
della quota di partecipazione (80% nel caso di variazioni di
data partenza per combinazioni di solo soggiorno).
NOTA
- la diminuzione del n.
dei passeggeri all'interno di una pratica e' da
intendersi come "annullamento parziale" (vedi quindi il
punto 6 Recesso).
- per "destinazione" si
intende lo stato, con l'eccezione della Spagna, delle
Canarie, Baleari e la Spagna Continentale sono
considerate destinazioni differenti.
- in caso di piu'
modifiche richieste contemporaneamente, non vengono
cumulate le spese corrispondenti, ma viene applicata
quella di importo piu' alto.
9) MODIFICHE
DOPO LA PARTENZA
Qualora, dopo la
partenza, l'Organizzatore nell'impossibilita' di fornire per
qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del cliente una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovra'
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del cliente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall'Organizzatore venga rifiutata dal cliente per serie e
giustificate ragioni, l'Organizzatore dovra' fornire, senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilita' dei mezzi e dei posti reperibili e risarcire
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
10) SOLUZIONI
Il cliente
rinunciatario puo' farsi sostituire da altra persona a
condizione che:
- abbia provveduto ad
informare l'Organizzatore almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, comunicando
contestualmente le generalita' del cessionario;
- non ostino alla
sostituzione situazioni attinenti al passaporto, ai visti,
ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai
servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile
la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal
cliente rinunciatario;
- il soggetto subentrante
rimborsi l'Organizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verra'
quantificata all'atto della comunicazione della cessione
ovvero preventivamente a seguito di una specifica richiesta.
Sara' inoltre solidalmente responsabile con il cessionario
per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi
di cui al comma 3 del presente articolo.
11) OBBLIGHI DEI
PARTECIPANTI
Durante
l'effettuazione del viaggi i partecipanti dovranno essere muniti
di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti
i paesi toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle
regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le indicazioni
fornite loro dall'Organizzatore o dai suoi preposti, nonchè ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno tenuti a
rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a
causa della loro inadempienza in corso di viaggio. Il cliente e'
tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed e' responsabile verso
l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il cliente potra' richiedere per iscritto
all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, particolari
servizi aggiuntivi o alternativi che saranno oggetto di accordi
specifici, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12)
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione
degli alberghi stabilita da Alpitur S.p.A. in base ai suoi
criteri di valutazione dei requisiti di idoneita' puo' non
corrispondere, in alcuni casi, alla classificazione fatta dagli
Enti Turistici Governativi o dagli alberghi stessi. Per quei
paesi ove esista una classificazione ufficiale, la stessa e'
comunque riportata in una tabella comparativa nelle pagine
introduttive o accanto al testo descrittivo dell'albergo.
13) REGIME DI
RESPONSABILITA'
L'Organizzatore
risponde ai danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate in
proprio che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l'evento e' derivato da fatto del cliente (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da fatto estraneo alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il
quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall' Organizzazione del viaggio, ma e' responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualita' di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilita'
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL
RISARCIMENTO
Il risarcimento
dovuto dall'Organizzatore per danni alla persona non puo' in
ogni caso essere superiore alle indennita' risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato le responsabilita', sia a
titolo contrattuale che extra contrattuale: e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo
internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilita' degli
albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c; la
Convenzione di Bruxselles del 1970 (CCV) sulla responsabilita'
dell'Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per
danni diversi da quelli della persona non puo' superare
l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro
dannoÓ previsto dall'art. 13 n° 2 CCV.
15) OBBLIGO DI
ASSISTENZA
L'
Organizzatore e' tenuto a prestare le misure di assistenza al
cliente imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non e'
responsabile nei confronti del cliente per l'inadempimento da
parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
16) RECLAMI E
DENUNCE
Il cliente, ai
sensi dell'art.19 n. 2 d. Lgs. 111/95, deve denunciare per
iscritto sotto forma di reclamo, all'Organizzatore le
difformita' ed i vizi del pacchetto turistico, nonchè le
inadempienze della sua organizzazione o realizzazione, all'atto
stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente possibili,
entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del previsto
rientro presso la localita' di partenza. Qualora i reclami siano
presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche,
l'Organizzatore deve prestare al cliente l'assistenza richiesta
dal precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa
soluzione. Nel caso di reclamo presentato al termine dei
servizi, l'Organizzatore garantira' in ogni caso una sollecita
risposta.
17)
ASSICURAZIONI
I Tour Operator menzionati sono
coperti da polizze assicurative inerenti le assistenze alla
persona, il bagaglio, le spese mediche, l'annullamento e la
modifica. Per ulteriori dettagli sulle Compagnie Assicuratrici
utilizzate, vedere i rispettivi cataloghi della stagione 2001.
Se non espressamente comprese nel prezzo, e' possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso
gli uffici dell'Organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative integrative contro le spese derivanti
dall'annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli,
qualora non gia' espressamente conglobate nella quota di
partecipazione.
18) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale di
Garanzia cui il consumatore puo' rivolgersi, ai sensi dell'art.
21 Decr. Legisl.111/95, in caso di insolvenza o di fallimento
del venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
- rimborso del prezzo
versato;
- suo rimpatrio nel caso di
viaggi all'estero. Il fondo deve altresi' fornire
un'immediata disponibilita' economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'Organizzatore. Le modalita' di intervento del Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente de Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 21 n. 5 decr. Legisl. n. 111/95.
ADDENDUM: condizioni generali di contratto di vendita di
singoli servizi turistici
A) DISPOSIZIONI
NORMATIVE
I contratti
aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fatti specie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e
n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione.
B) CONDIZIONI DI
CONTRATTO
A tali
contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3, 1¡ comma; art. 4; art. 6;
art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 15; art. 17.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore,
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (vendite, soggiorno, ecc.).
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