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Capitolo 1 -
INFORMAZIONI SUI VOLI E PRENOTAZIONI
Quando
chiede informazioni o prenota un volo presso un'agenzia di viaggi
nell'Unione europea, ogni passeggero ha il diritto di ricevere
informazioni oggettive e precise.
Salvo specifica richiesta del cliente, l'agente di viaggi deve
presentare in modo imparziale le informazioni fornite dal sistema
informatizzato, nella fattispecie in merito alle diverse opzioni
disponibili per il viaggio, da presentare nell'ordine seguente:
- voli non-stop;
- voli con scali intermedi, ma senza cambio di aeromobile;
- voli in coincidenza;
- tutte le tariffe disponibili delle diverse compagnie aeree che
appaiono su schermo.
Se il cliente lo richiede, l'agente di viaggi deve permettergli di
prendere direttamente visione delle informazioni indicate dal sistema
informatico, sia su schermo sia su carta.
Che il biglietto sia prenotato tramite un'agenzia di viaggi o
direttamente presso la compagnia aerea, questi sono tenuti a trasmettere
al passeggero tutte le informazioni fornite dal sistema informatico
relative a:
- quale vettore aereo fornira' effettivamente il servizio a prescindere
dal
vettore indicato sul biglietto;
- i cambi di aeromobile durante il viaggio;
- gli scambi previsti;
- i trasferimenti tra aeroporti durante il viaggio.
Capitolo 2 -
OVERBOOKING
In base alle
regole dell'Unione europea i passeggeri devono ricevere, in caso di
negato imbarco, un trattamento equo e un adeguato risarcimento.
Supponiamo che un passeggero in possesso di biglietto valido e di
prenotazione confermata si presenti all'aeroporto (qualsiasi aeroporto
dell'Unione europea) nei tempi stabiliti per l'accettazione; se la
compagnia aerea nega l'imbarco per motivi di overbooking, si applicano
le regole seguenti.
La compagnia aerea deve offrire al passeggero la scelta tra le opzioni
seguenti:
- rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del
viaggio non effettuata;
- il primo volo alternativo possibile fino alla destinazione finale;
- un volo alternativo a una data successiva, a scelta del passeggero.
La compagnia aerea deve inoltre pagare un risarcimento minimo in
contanti pari a:
- 150 EURO per i voli fino a 3.500 km (75 EURO se il ritardo per il
passeggero e' inferiore a due ore)
- 300 EURO per i voli oltre 3.500 km (150 EURO se il ritardo per il
passeggero e' inferiore a quattro ore)
Il risarcimento non puo' superare il prezzo del biglietto e puo' essere
pagato con buoni di viaggio o altri servizi anziche' in contanti
soltanto se il passeggero e' d'accordo.
Le compagnie offrono inoltre gratuitamente ai passeggeri:
- una telefonata e/o un messaggio via telex o fax al luogo di
destinazione;
- pasti e rinfreschi in funzione della durata dell'attesa;
- la sistemazione in albergo nel caso siano necessari uno o piu'
pernottamenti;
- il trasporto alla destinazione originaria se il passeggero opta per un
volo che atterra in un altro aeroporto.
Se il passeggero e' costretto a viaggiare in una classe inferiore a
quella per la quale ha pagato il biglietto, ha diritto al rimborso della
differenza di prezzo.
Se il passeggero effettua un viaggio "tutto compreso", la compagnia
aerea deve rimborsare il tour operator, che poi gira ai passeggeri le
somme ricevute.
I passeggeri non sono tenuti a richiedere alla compagnia aerea i
risarcimenti e l'assistenza di cui sopra: la compagnia aerea li deve
erogare automaticamente.
Capitolo 3 -
RISARCIMENTO IN CASO DI INCIDENTE
I passeggeri
che viaggiano con una compagnia dell'Unione europea hanno diritto al
risarcimento totale in caso di incidente, a prescindere dal luogo dove
esso avviene, nonche' agli acconti eventualmente necessari per far
fronte alle necessita' economiche immediate.
- La responsabilita' delle compagnie dell'Unione europea per il danno
subito da un passeggero in caso di morte, ferimento o altre lesioni
personali e' illimitata.
In altre parole le possibili richieste di risarcimento non sono soggette
a massimali.
- Entro 15 giorni dall'individuazione del beneficiario, la compagnia
aerea versa a titolo di acconto le somme necessarie per far fronte alle
prime necessita' economiche. In caso di morte, le somme versate a titolo
di acconto non possono essere inferiori a 15.000 Special Drawing Rights
[diritti speciali di prelievo (unita' monetaria internazionale)], ossia
circa 20.000 EURO per passeggero.
- Per facilitare la rapida soluzione di contenziosi di entita' limitata,
fino a 100.000 Special Drawing Rights (circa 130.000 EURO), le compagnie
aeree possono essere esonerate (del tutto o in parte) dalla loro
responsabilita' soltanto se il danno e' stato causato (interamente o in
parte) dalla negligenza del passeggero ferito o deceduto.
Capitolo 4 -
VIAGGI AEREO TUTTO COMPRESO
I passeggeri
che viaggiano nell'ambito di un viaggio o di una vacanza "tutto
compreso" acquistata nell'Unione europea devono ricevere
dall'organizzatore informazioni precise sul loro viaggio. Essi godono
anche di precisi diritti relativamente all'adempimento del contratto.
Il prospetto pubblicitario deve, tra l'altro, indicare in maniera chiara
e precisa la destinazione, l'intinerario e i mezzi di trasporto
previsti. L'informazione contenuta nel prospetto e' vincolante per
l'organizzatore.
- Prima della partenza l'organizzatore deve fornire per iscritto gli
orari, le localita' di sosta intermedia e le coincidenze.
- Il cliente ha il diritto di trasferire la propria prenotazione ad
un'altra persona.
- Il prezzo stipulato nel contratto non puo' essere modificato a meno
che le condizioni non ne prevedano espressamente la possibilita'.
L'organizzatore e' responsabile di qualsiasi inadempimento contrattuale:
quindi per gli eventuali problemi legati al volo nell'ambito di un
viaggio o di una vacanza "tutto compreso" il cliente si rivolge
direttamente all'organizzatore, che agira' per conto del passeggero
nelle trattative con la compagnia aerea.
Capitolo 5 -
ALTRI DIRITTI
Il trasporto
aereo e' subordinato ad un contratto che conferisce ai passeggeri alcuni
diritti. Si consiglia di chiederne una copia alla compagnia aerea o
all'agenzia di viaggi.
In virtu' degli accordi internazionali una linea aerea e' responsabile
per il danno causato dal ritardo, eccetto se prova che ha fatto tutto
cio' che ragionevolmente poteva per evitare il danno o che era
impossibile agire in tal modo. é inoltre responsabile della perdita o
del danno al bagaglio. Si consiglia di chiedere informazioni alla
compagnia aerea o all'agenzia di viaggi.
Capitolo 6 -
ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI
I diritti
dei passeggeri qui illustrati sono sanciti nel diritto comunitario
stesso o in leggi nazionali di attuazione delle direttive dell'UE. Di
conseguenza le compagnie aeree, le agenzie di viaggi, i tour operator e
tutti gli altri prestatori di servizi di trasporto aereo sono tenuti a
rispettarli.
- La prima cosa che un passeggero deve fare e' contattare la compagnia
aerea o l'organizzatore della vacanza "tutto compreso".
- Se un passeggero ritiene che la legge non sia stata rispettata, deve
contattare l'ente nazionale responsabile del trasporto aereo o della
protezione dei consumatori (se disponibile; cfr. piu' avanti per
ulteriori dettagli).
- Qualora un passeggero abbia subito danni a causa dell'inosservanza del
diritto comunitario, puo' adire vie legali presso i tribunali nazionali.
- Anche le associazioni di consumatori e passeggeri possono offrire
consulenza o assistenza.
- Infine il passeggero puo' informare dell'esito del proprio reclamo:
Commissione europea, Direzione generale Trasporti e energia
Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles - fax (32-2) 299 10 15
e-mail: trenaprights@cec.eu.int
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